Key questions sulla Comunicazione della Commissione Europea per i principi di correzione di bilancio

a cura di Monica Montella

“key critical issues” sulla Comunicazione della Commissione Europea per i “principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio”.

Nell’ambito della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, nel 2012 si è definito il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione Economica e Monetaria (c.d. fiscal compact o patto di bilancio) firmato in occasione del Consiglio Europeo di primavera da 25 Stati Membri (non hanno firmato il Regno Unito e la Repubblica CECA).

L’accordo prevede il rafforzamento del coordinamento delle politiche di convergenza e l’impegno degli Stati Membri ad introdurre, a livello costituzionale o equivalente, della regola del bilancio in pareggio con la previsione di messanismi correttivi sia per deficit che per debito eccessivo. E’ un insieme di regole che i paesi dell’Unione Europea si sono dati al
fine di coordinare le politiche fiscali e rafforzare la disciplina di bilancio.
Il fiscal compact è stato firmato il 2 marzo del 2012 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013.
Per ottemperare al fiscal compact con la presente comunicazione la Commissione Europea ha dettato sette principi comuni per i meccanismi di correzione nazionali. Essi riguardano gli aspetti principali da affrontare nell’elaborazione dei meccanismi di correzione, quali lo statuto giuridico, la coerenza con il quadro dell’UE, l’attivazione dei meccanismi, la natura della correzione in termini di dimensioni e tempistica, gli strumenti operativi, l’attivazione di eventuali clausole di salvaguardia e il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni di sorveglianza.

 1) Nel principio 1 del trattato i meccanismi di correzione devono “rispettare appieno le prerogative dei parlamenti nazionali”. In virtù del trattato TSCG le regole sui meccanismi di correzione producono effetti nel diritto nazionale “tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio”.

Lo scopo di questi vincoli è garantire che le regole di bilancio informino effettivamente le politiche di bilancio nazionali, riconoscendo nel contempo i diritti fondamentali dei parlamenti.

a.1 Ci domandiamo ma i nostri parlamentari della precedente legislatura  sapevano di quello che stava avvenendo, allora perché non hanno fatto nulla per denunciarlo?

b.1 Da come è scritto nel trattato non c’era l’obbligo del porre in costituzione tale vincolo, perché si usa la dizione “preferibilmente”, e allora perché il Governo Monti si è affrettato a inserirlo in costituzione senza riconoscere l’iter istituzionale del Parlamento ma esigendolo attraverso la fiducia ?

2) Il principio 2 precisa che nell’elaborazione dei meccanismi nazionali occorre basarsi rigorosamente sui concetti e sulle norme dell’UE, anche se può essere autorizzata una certa flessibilità riguardo alle concrete metodologie nazionali per tener conto di aspetti specifici del paese.

a.2 Lasciare una certa flessibilità nelle metodologie nazionali è come dire “ciascuno può stimare gli indicatori come gli pare”!!!

b.2 Sono invece le metodologie a livello europeo che devono essere rigide per garantire una coerenza e un fattivo confronto di dati di finanza pubblica e non la flessibilità delle metodologie che prevede il trattato.

 3) Come stabilito dal principio 3, l’attivazione dei meccanismi di correzione dovrebbe avvenire in circostanze ben precise che caratterizzano una deviazione significativa dall’obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo. Questo presuppone l’esistenza di disposizioni che determinano ex ante i criteri di valutazione del verificarsi di una deviazione significativa.

a.3 Si presuppone che in Europa il Parlamento Europeo dovrebbe avvalersi di un organismo indipendente che controlli ex ante il verificarsi di deviazioni significative degli obiettivi di finanza pubblica. Ma questo non esiste e non si prevede di realizzarlo. E allora come possiamo garantire il rispetto delle regole se il controllore è anche il controllato? Bisogna creare un “Fiscal Council Europeo” però alle dirette dipendenze del Parlamento Europeo.

4) La natura della correzione in termini di entità e di quadro temporale costituisce l’oggetto del principio 4. Il principio 4 comprende quindi cinque sotto-principi uno di questi cita: “i meccanismi di correzione dovrebbero servire a offrire elementi critici di stabilità nel quadro di bilancio, per impedire che si verifichi la “sindrome dell’obiettivo mobile” tipicamente associata alle risposte date a scostamenti di bilancio.

a.4 Dall’analisi dei dati della notifica si evidenzia che tra preventivo e consuntivo vi è uno scostamento sostanziale nei livelli dei principali aggregati di finanza pubblica che intacca in maniera sostanziale la credibilità dei Governi dell’area UE. Non sarebbe allora meglio un monitoraggio congiunturale serio su dati così sensibili e di impatto come sono quelli di finanza pubblica europea da parte del Parlamento Europeo (ad esempio come si suggerisce un fiscal council) e non il controllo inefficace come è attualmente da parte della Commissione Europa ?

5) Il principio 5 riconosce il ruolo essenziale che possono svolgere in proposito le regole che disciplinano la spesa pubblica e le misure discrezionali in materia di entrate, tenendo conto del fatto che questi aggregati riflettono in modo più immediato le decisioni discrezionali delle autorità di bilancio rispetto ai risultati di bilancio finali o ai saldi corretti per il ciclo.

a.5 Ma se vogliamo che tutti i paesi membri rispettino le regole della spesa pubblica e le misure sulle entrate ma perchè non decidiamo delle regole comuni per tutti?

6) Il principio 6 presuppone che le eventuali clausole di salvaguardia siano rigorosamente basate su concetti approvati a livello dell’UE, in modo da rafforzare la coerenza ed evitare definizioni eccessivamente permissive di “circostanze eccezionali”. Si richiede anche che l’eventuale sospensione del meccanismo di correzione, resa possibile da una clausola di salvaguardia, sia concessa per un periodo di tempo determinato e che alla cessazione della clausola faccia seguito un ritmo minimo di aggiustamento in linea perlomeno con quanto stabilito dal patto di stabilità e crescita.

a.6 Allora perchè abbiamo creato l’indebitamento strutturale cioè quell’indicatore che tiene conto dell’andamento del ciclo economico e di eventi eccezionali una tantum?

7) Se la responsabilità di garantire il rispetto dei meccanismi di correzione spetta principalmente alle autorità di bilancio, le istituzioni nazionali di sorveglianza svolgono un ruolo chiave nel rafforzare la credibilità e la trasparenza, come stabilito nell’ultimo dei principi proposti (principio 7). Queste istituzioni dovranno valutare il funzionamento dei meccanismi di correzione in conformità alle regole nazionali nelle varie fasi dell’attivazione e dell’esecuzione della correzione, compreso anche l’eventuale ricorso a clausole di salvaguardia.

a.7 Se la responsabilità di garantire il rispetto dei meccanismi di correzione spetta principalmente alle autorità di bilancio quindi di ciascun Stato Membro è però necessario che le istituzioni europee di sorveglianza svolgano un ruolo chiave nel rafforzare la credibilità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica.

L’operato di tali organismi è disciplinato da disposizioni legislative nazionali che garantiscono un alto livello di autonomia funzionale e che prevedono in particolare:

i) un regime statutario sancito dalla legge;

ii) l’assenza di ingerenza, per cui gli organismi non prendono istruzioni e sono in grado di comunicare col pubblico con tempestività;

iii) procedure di nomina basate sull’esperienza e sulla competenza;

iv) adeguatezza delle risorse e adeguato accesso alle informazioni per poter eseguire il mandato.

 Il rispetto di quest’ultimi 4 punti nel contesto italiano sembrano pura utopia.

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