a cura di Monica Montella
La figura professionale dell’assistente alla poltrona assume un ruolo estremamente rilevante all’interno di uno studio odontoiatrico in quanto è il diretto collaboratore del dentista ed è responsabile dell’ordine e del buon funzionamento dello studio dentistico. I suoi compiti assolvono una duplice funzione:
-da una parte rappresenta un valido supporto a tutte le attività concernenti il trattamento odontoiatrico eseguito dal dentista;
-dall’altra ha il compito di svolgere le varie mansioni amministrative.
Le mansioni svolte dall’assistente alla poltrona sono enunciate nel Protocollo d’intesa firmato da ANDI (associazione nazionale dentisti italiani) e dalle OO.SS. il 9 gennaio 2001. Un protocollo che ha sancito la nascita della figura professionale denominata “Assistente di Studio Odontoiatrico” (ASO) e ne ha definite le principali mansioni.
In una sola figura professionale sono state incluse sia le attività specifiche di un assistente alla poltrona che quelle tipicamente amministrative come la contabilità, l’archivio clienti e la gestione degli appuntamenti. E’ evidente che in questo modo si siano volute tutelare maggiormente le esigenze degli studi dentistici ai quali può far comodo avere un dipendente tuttofare, trascurando quelle dei lavoratori, che in questo modo non vedono riconosciuta la loro professionalità. Le responsabilità delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa sono gravi ed evidenti.
A causa di questa confusione di ruoli oggi, per diventare assistente alla poltrona, non è richiesto un titolo di studio superiore in campo medico-sanitario. Ma perchè una professione così delicata e importante non deve essere ufficialmente riconosciuta?
Bisognerebbe prevedere almeno un corso universitario post diploma offerto dalle università pubbliche, preceduto da un intervento del MIUR che ne detta i contenuti informativi e temporali, uniformando a livello nazionale un’offerta formativa che oggi appare troppo eterogenea, in relazione alla durata (i corsi variano da 500 a 1000 ore), costi (da poche centinaia di euro a diverse migliaia di euro) e modalità (corsi in aula, a distanza, stage, ecc.). In assenza di un piano di studi uniforme, anche i corsi di formazione offerti nelle università possono presentare caratteristiche simili a quelli svolti da istituti privati.
Appare evidente l’esigenza di una normativa più stringente che tuteli gli interessi degli assistenti alla poltrona ma anche dei cittadini/clienti che si recano negli studi odontoiatrici.
Attualmente come prevede il Ministero della salute in Italia il legittimo esercizio dell’Odontostomatologia è consentito a:
- laureati in Odontoiatria e protesi dentaria
- laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati al corso di laurea prima del 28/01/1980 con o senza specializzazione in Odontostomatologia
- laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati al corso di laurea dopo il 28/1/1980, in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia o abilitati all’esercizio della odonotoiatria secondo quanto previsto dal D. lgs. 386/98
Requisito indispensabile per l’esercizio della professione è l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di residenza del sanitario.
La professione, previa iscrizione all’Albo, può essere esercitata su tutto il territorio nazionale.
Come si evince dallo stesso sito del ministero nulla è previsto per la figura di assistente alla poltrona. Ma nella realtà i dentisti non possono fare a meno di questa figura professionale. E’ vero che non ha responsabilità clinica nei confronti del paziente, eccetto la tutela della privacy, e non può mettergli le mani in bocca, ma chiunque abbia frequentato un gabinetto dentistico sa quanto sia importante e delicato l’ausilio che l’assistente alla poltrona offre al dentista.
Solo per la figura dell’igienista dentale, che effettua l’igiene dentale, è prevista una qualifica dopo 3 anni di corso di laurea.
Anche il fenomeno dell’abusivismo sanitario, con falsi dentisti che esercitano la professione, rappresenta un pericolo per la collettività, a causa delle pesanti conseguenze che possono derivare da prestazioni mediche praticate da persone prive della necessaria preparazione medico-scientifica può avere un impatto sulla figura dell’assistente alla poltrona.
Lo stesso decreto Balduzzi nel 2012 nulla ha previsto per la figura professionale di Assistente alla poltrona, che resta quindi senza alcun riconoscimento contrattuale. Viceversa l’Assistente di Studio Odontoiatrico, previsto nel CCNL degli Studi professionali, contempla un sistema di ripartizione dei lavoratori in Aree e classifica il personale dell’Area Professionale Medico-Sanitaria e Odontoiatrica in sei livelli. All’interno, la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico è prevista nei livelli terzo, quarto e quarto super. Per un corretto inquadramento dell’assistente alla poltrona è essenziale valutare attività e mansioni assegnate in sede di assunzione e durante il rapporto di lavoro.
L’Assistente di Studio Odontoiatrico, che svolge esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, sarà inquadrata al quarto livello. Al quarto livello super, invece, l’assistente con mansioni d’ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Al terzo livello, sarà inquadrato, invece, l’Assistente di Studio Odontoiatrico con mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell’attività di altri dipendenti.
Ma tra il dire e il fare… gli assistenti di studio non sono spesso garantiti per quanto riguarda la loro retribuzione, l’orario di lavoro e il tipo di lavoro richiesto, a causa dello scarso potere contrattuale nei confronti del datore di lavoro e dall’assenza di verifiche sul campo da parte dell’Ispettorato del Lavoro o altro ente competente. Non sono poi infrequenti i casi di sottoinquadramento o di lavoro irregolare, con una diversa intensità territoriale facilmente ipotizzabile ma che solo la scientificità di un indagine ad hoc potrebbe misurare, per fare luce su un fenomeno tutt’altro che trascurabile. Ma ahimè, anche a livello statistico, l’assistente di studio dentistico è una figura professionale non prevista, dato che nella classificazione delle Unità professionali dei dentisti si trova solo:
Addirittura la Regione Lazio (proposta di legge n. 18) e la Calabria non hanno ancora armonizzato e promosso una diversa organizzazione del lavoro sanitario per meglio realizzare e garantire il diritto alla salute. Infatti nella proposta di legge regionale laziale non c’è traccia della figura professionale di assistente alla poltrona che in fin dei conti non svolge un servizio tanto diverso da quello dell’assistenza infermieristica.
Si tratta di una semplice dimenticanza o è una mancanza voluta?
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