GIUSTIZIA e PNRR

 

  1. Leggi prima interrogazione
  2. Leggi seconda interrogazione
  3. Leggi terza interrogazione
  4. Leggi la risoluzione respinta

Leggi la relazione su GIUSTIZIA e PNRR

 “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge” (art.101), e “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (art.102) “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia” (art. 108). Infine “le competenze del Consiglio superiore della magistratura, …. spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia” (art. 110).

Quindi gli attori principali che decidono, secondo la Costituzione italiana, della quantità, qualità ed efficienza del sistema giudiziario in Italia sono il ministro della giustizia, i magistrati e il parlamento, quest’ultimo ha un ruolo fondamentale perché stabilisce le norme sull’ordinamento giudiziario e, soprattutto aspetto non trascurabile, anche a seguito delle recenti dichiarazioni del magistrato Palamara, assicura l’indipendenza dei giudici.

Tra gli obiettivi dell’Agenda 2030per uno sviluppo sostenibile per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente” è previsto l’obiettivo numero 16 pace, giustizia e istituzione stabile (GOALS 16 – peace justice and strong institution) .

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli. La nuova Agenda riconosce il bisogno di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive, che forniscano un accesso equo alla giustizia e che si basino sul rispetto dei diritti umani (incluso il diritto allo sviluppo), sullo stato di diritto, sul buon governo a tutti i livelli e su istituzioni responsabili, effettive e trasparenti. I fattori che danno luogo alla violenza, all’insicurezza e all’ingiustizia, come la disuguaglianza, la corruzione, i governi inefficienti e flussi illeciti di armi e denaro sono tutti affrontati nell’Agenda.

16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti

Nel diritto fondamentale europeo è garantito che “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito; ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare“.

Per capire il funzionamento, l’efficacia ed efficienza del sistema giudiziario italiano bisogna partire dall’analisi dei pochi dati  “disponibili”. 

Si parte dall’analisi del bilancio dello stato (rendiconto 2020) dove è stato possibile elaborare i dati di spesa stanziata, impegnata e pagata dal settore della giustizia per titolo (Tavola 1) e categorie economiche (Tavola 2). Dal lato delle spese per titolo, lo stanziamento iniziale, destinato al sistema giudiziario è di quasi 9 miliardi all’anno, quello definitivo  supera tale cifra ma di questo importo è stato impegnato quasi un miliardo in meno, ed è stato pagato il 95% dell’impegnato (7,8 miliardi di euro).

Soltanto il 36,8% della spesa giudiziaria destinata agli investimenti è stata impegnata, una percentuale troppo bassa (soltanto il 4% della spesa è stato impegnato per l’acquisto l’istallazione e l’ampliamento di immobili strutture ed impianti per l’amministrazione penitenziaria) considerando che questa spesa rappresenta appena il 6,7% della spesa complessiva del ministero, in pratica poche risorse finanziarie destinate agli investimenti e neanche spese tutte.

Tavola 1 – Rendiconto di gestione, spesa della giustizia per titolo, valori in euro, anno 2020Fonte: Open Bdap

Il personale (magistrati e figure amministrative) rappresenta il principale fattore produttivo nel settore giudiziario ed i costi pesano per il 70% sulla spesa totale che insieme al 20% dei consumi intermedi (di cui l’80% è impegnato dai tribunali) rappresentano il 90% della spesa pubblica destinata al sistema giudiziario italiano.

Tavola 2 – Rendiconto di gestione, spesa della giustizia per categoria economica, valori in euro, anno 2020Fonte: MEF Open Bdap

“Ad ottobre 2020 nella relazione del ministero si apprende che si è ampliata di fatto la dotazione organica….del personale di magistratura di legittimità e …… di tutti gli uffici requirenti e giudicanti di merito ”. 

Nel Conto annuale del personale del ministero della giustizia i Magistrati in servizio al 31 dicembre 2020 risultano circa 9.600 unità di cui 1.860  sono addetti alle corti di appello e alle procure generali.

Come noto, con l’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) è stata incrementata la pianta organica del personale della magistratura ordinaria di 600 unità, il numero dei posti della magistratura è salito a 10.751 unità, grazie anche alla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che ne ha permesso l’ampliamento, mancano quindi all’appello 1.051 magistrati, il costo medio è di 134 mila euro a testa.

Rispetto alle 9.600 unità bisogna considerare che ci sono 199 magistrati collocati fuori ruolo per incarichi amministrativi (ne sono 161 nel 2021 i magistrati fuori ruolo, 19 magistrati sono collocati presso il CSM sempre fuori ruolo  e 19 Magistrati sono collocati fuori ruolo per incarichi elettivi).

Il ministro Bonafede sul problema della carenza di organico nei tribunali italiani ha dichiarato che: “Ci sono 360 magistrati che provengono da concorsi e che andranno a lavorare nei tribunali, oltre a 320 che arriveranno da concorsi pendenti”. Il 15 dicembre 2021 è stato bandito il concorso per 500 posti per magistrati.

Secondo l’associazione nazionale magistrati sarebbe stato necessario in primo luogo rivedere l'”anacronistica geografia” giudiziaria tra gli interventi più urgenti per incidere sulle inefficienze del sistema giustizia. Il numero di 20 magistrati (tra Procura e Tribunale) è quello minimo necessario per assicurare il buon funzionamento di un ufficio giudiziario, sottolineano i magistrati.

In Italia ben 59 Tribunali hanno un organico inferiore alle 20 unità. Tra essi ve ne sono addirittura due che coincidono con capoluoghi di Corte d’Appello (L’Aquila e Campobasso), 15 Tribunali hanno un organico inferiore alle 10 unità. Il risultato cui tendere come ha sottolineato recentemente il procuratore Gratteri è la razionalizzazione della geografia degli uffici giudiziari (leggi il testo della commissione Vietti) intervenendo su quelli la cui sopravvivenza non appare giustificabile sotto il profilo dell’efficienza. Per ogni riforma della geografia giudiziaria, bisogna tener conto del rapporto tra abitanti e domanda di giustizia.

L’associazione nazionale magistrati ha proposto invece di unificare gli uffici di minime dimensioni con altri che hanno consistenza numerica superiore alle 10 unità (salve le peculiarità del territorio su cui operano); e di effettuare ulteriori accorpamenti per arrivare a regime alla dimensione ottimale di 20 magistrati (tra Procura e Tribunale).

“Sempre dalla relazione del ministero si apprende che era previsto già dal 2020 un piano straordinario di assunzioni di personale amministrativo nella giustizia per circa 12.000 unità ….”

Se si avessero avuto i dati a livello territoriale in termini sia di distribuzione sia di organizzazione interna del personale delle strutture giudiziarie sarebbe stato possibile e importante analizzare anche le maggiori disomogeneità della giustizia per area geografica.

Un ulteriore fattore produttivo nella giustizia è il sistema informatico giudiziario, ad esempio la digitalizzazione del processo, il potenziamento delle infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti.

Il ministero della giustizia ha registrato una capacità di spesa dell’88% (Tavola 2), lasciando per così dire nel “cassetto” una fetta consistente di risorse finanziarie che potevano essere utilizzate  per la componente in conto capitale per più di un miliardo di euro. In particolare la spesa impegnata dal dipartimento dell’organizzazione giudiziaria per lo “sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia” è stata di appena il 41% rispetto al suo stanziamento definitivo (ne aveva da spendere 291 milioni di euro), altri 76 milioni non sono stati impegnati per la manutenzione straordinaria degli immobili del ministero ed altri 34 milioni non sono stati utilizzati per la manutenzione delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni della Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Tavola 3 – Rendiconto di gestione, spesa in conto capitale della giustizia per descrizione azione (aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa), valori in euro, anno 2020Fonte: MEF Open Bdap

In definitiva il primo punto da porre al tavolo governativo a guida del Presidente Draghi per l’attuazione del PNRR è l’analisi della “incapacità di spesa” di un ministero, che è una realtà facilmente verificabile dai dati contabili, questo rappresenta un forte limite non trascurabile nell’attuazione del PNRR e delle ingenti risorse messe in campo e che in parte si rischia non verranno mai utilizzate, oltre alla capacità del sistema giudiziario di svolgere i procedimenti con un numero inferiore di magistrati rispetto al potenziale della pianta organica.

Oltre al numero precario dei magistrati e all’incapacità di spesa del sistema giudiziario dobbiamo aggiungere un ulteriore elemento di criticità che emerge nell’ultima relazione della commissione europea CEPE  dove il sistema organizzativo della giustizia italiana risulta essere molto lento rispetto ad altri Stati membri in termini di tempi processuali. La lentezza della giustizia italiana riguarda tutte le sue componenti, civile, penale e amministrativa.

Una priorità del semestre europeo continua a costituire il miglioramento dell‘efficienza, la qualità e l’indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali. Nella relazione 2021  al paese la commissione europea sottolinea “le misure di sostegno agli investimenti nazionali a favore della digitalizzazione degli uffici giudiziari, tra cui una procedura completamente digitalizzata per i procedimenti tanto civili quanto penali, lo sviluppo di sistemi avanzati per la raccolta digitale di informazioni e dati procedurali, nonché il rafforzamento dello sviluppo di capacità dell’amministrazione della giustizia“.

PNRRPiano Nazionale di Ripresa e Resilienza – e GIUSTIZIA

Per rispondere alle varie criticità del sistema giudiziario oggi la grande occasione in Italia viene dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (da ora in poi PNRR) che intende garantire “un pari accesso alla giustizia per tutti” e renderla più veloce ed equa un programma ampio e complesso composto da 6 missioni, 16 componenti e circa 250 misure.

Tutti gli italiani ormai sono informati delle potenzialità e delle risorse finanziarie messe in campo per sostenere gli investimenti complessivi in Italia per 222,1 miliardi di euro da spendere in meno di 6 anni, di cui una parte è composta dal dispositivo del “Recovery Fund”  pari ai 191,5 miliardi, 68,9 a fondo perduto e 122,5 in prestiti, e un fondo complementare nazionale desunto dal bilancio pubblico italiano per 30,5 miliardi, un fiume di denaro che permetterà l’erogazione da parte della commissione europea delle risorse assegnate  per l’attuazione del piano che il Governo italiano ha concordato con l’Unione Europea in 10 rate, risorse comunque vincolate al soddisfacimento di:

  • 528 condizioni da realizzare fino al 2026
  • 213 “traguardi” (milestones), ossia condizioni di natura qualitativa, e
  • 315 “obiettivi” (targets), ossia condizioni di natura quantitativa.

Sono presenti 5 sezioni, le Priorità trasversali che hanno un impatto positivo sui giovani, sulla parità di genere e sulla riduzione dei divari territoriali, ci sono le 6 “Missioni” legate agli interventi del PNRR, le “Risorse” necessarie per ogni Missione e la sezione “Riforme” che illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche delle Riforme orizzontali, abilitanti e settoriali.

Gli investimenti previsti sono rappresentati dagli oltre 150 progetti pubblicati sul sito web italiadomani.gov.it  (Italia Domani fa parte del Next Generation EU, un progetto di rilancio economico dedicato agli Stati Membri) che rappresenta il portale ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero dell’economia dedicato proprio alla comunicazione delle azioni messe in campo e al monitoraggio dei progetti per effetto del PNRR.

Le riforme trasversali e settoriali sono quelle previste a costo zero ma che hanno un impatto notevole nella pubblica amministrazione italiana, nella giustizia, nella competizione e norme di semplificazione.

Tra questi obiettivi e traguardi una sfida particolarmente importante e molto difficile da perseguire per la difficoltà della materia è proprio quella della giustizia legata alla complessità del processo penale e civile e all’iter di approvazione del Parlamento di due leggi delega con cui il Governo potrà poi adottare i decreti legislativi e attuativi che definiranno il contenuto specifico delle due riforme.

Il piano fornisce soluzioni con una serie di riforme sia del ramo civile che di quello penale e del diritto amministrativo mirate all’eliminazione dei blocchi che rallentano la definizione dei procedimenti, con l’istituzione di un Ufficio del Processo (introdotto in via sperimentale dal d.l. n. 90 del 2014) per aiutare il giudice, con una digitalizzazione completa dell’attività, e l’assunzione di personale tecnico che dovrebbe contribuire a smaltire i casi arretrati. In pratica si cerca di agire sulla capacità di gestione e organizzazione all’interno dei tribunali.

L’asse 2 della componente M1C1 del PNRR contempla “misure volte a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l’Italia alla media dell’UE”. Questa componente intende rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese indirizzate all’Italia nel 2019 e 2020 di ridurre la durata dei processi civili e migliorare l’efficacia della lotta contro la corruzione (raccomandazioni specifiche per paese 2019, punto 4, e 2020, punto 4).

PNRR – Obiettivo M1C1-37 – Riforme 1.4 e 1.5 del processo civile e penale

Il piano intende completare l’adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l’effettiva applicazione delle leggi attuative per le riforme della giustizia.

Se parliamo di riforme non possiamo trascurare l’ordinamento giuridico che è l’insieme ordinato e coerente delle norme giuridiche presenti in uno Stato che regolano la vita di una comunità all’interno di un sistema giuridico.

In Italia è ancora in vigore il provvedimento REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12, dal 21/04/1941 firmato da MUSSOLINI. Ricordo al Presidente Draghi che prima di tutto andrebbe aggiornato il testo dell’«Ordinamento giudiziario» ancora vigente seppur aggiornato con numerosi interventi legislativi (15 leggi approvate). L’ultimo aggiornamento all’atto è stato fatto il 25/07/2018. Ci sono ancora articoli dell’ordinamento a cui si fa riferimento al Re Imperatore. La Corte di Cassazione secondo l’art. 65 del regio decreto ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno e dell’Impero.

Nel frattempo con il cronoprogramma del PNRR si prevede che entro la fine del 2021 bisogna realizzare la riforma del processo civile con l’entrata in vigore della legislazione attuativa e deve essere istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo diventa interamente telematico nei procedimenti civili.Sempre entro la fine del 2021 dovrebbe essere introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell’udienza preliminare) e deve essere creata una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione.

I dati di maggiore drammaticità sono proprio quelli relativi ai procedimenti pendenti, il rapporto tra pendenze e procedimenti esauriti e sopravvenienze assume attualmente proporzioni disarmanti.

PNRR – La riforma e investimenti nella giustizia civile

La riforma 1.4 della giustizia civile contenuta nel PNRR si incentra principalmente sulla riduzione del tempo del giudizio civile, individuando un ampio ventaglio di interventi volti a ridurre il numero di casi presso gli uffici giudiziari semplificando le procedure esistenti, abbattendo l’arretrato e incrementando la produttività degli uffici medesimi.

Per contenere l’esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari è accentuato il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, in primis l’arbitrato e la mediazione, ed è in revisione l’attuale sistema di quantificazione e recuperabilità delle spese giudiziarie.

La semplificazione è perseguita, con riferimento al procedimento di appello, potenziando il filtro di ammissibilità, aumentando i casi in cui è competente a pronunciarsi un solo giudice, garantendo l’effettiva attuazione di tempi procedurali vincolanti.

La maggiore produttività dovrà ottenersi con un sistema di monitoraggio e incentivi per il raggiungimento di prestazioni standard presso tutti gli uffici giudiziari, mentre invece bisognerebbe partire dal definire una sorta di livello essenziale delle prestazioni della giustizia LEPG per garantire “un pari accesso alla giustizia per tutti”.

La riforma prevede anche l’abbattimento dell’arretrato negli uffici giudiziari, obiettivo raggiungibile grazie alle assunzioni temporanee previste, incluse nella componente investimento.

Ricordo che la giustizia civile si occupa principalmente di separazioni, divorzi, tutela, affidamento e adozioni dei minori, lavoro, previdenza e assistenza, protesti e fallimenti, procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari ed immobiliari. In pratica la giustizia civile tocca la vita privata dei cittadini, la famiglia, il lavoro, l’impresa, quindi se non è organizzata bene è un disastro per l’intera società italiana. 

La riforma che contiene la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“ è stata approvata giovedì 25 novembre 2021 con 364 voti favorevoli, 32 contrari e 7 astenuti, dove tra le novità introdotte ci sono l’istituzione del Tribunale per la famiglia ed i minori, maggiori tutele per le donne ed i minori che subiscono violenza, processi più veloci grazie alla semplificazione dei procedimenti, sostegni fiscali per la risoluzione delle controversie (le ADR, Alternative dispute resolution, sono strumenti alternativi).

Il Ministero della Giustizia effettua da anni un monitoraggio da cui emerge, per quanto riguarda la giustizia civile, un enorme divario tra tribunali del Nord e quelli del Sud, un tribunale al sud potrebbe avere tempi di definizione più lunghi perché, a parità di carico di lavoro, dispone di meno risorse (umane e finanziarie) rispetto di altri uffici del nord.

“L’efficacia si definisce come il grado di raggiungimento di un obiettivo, l’efficienza come la capacità di raggiungere quell’obiettivo evitando lo spreco di risorse”.

Analizziamo un po’ di dati sulla giustizia civile!

I procedimenti civili pendenti a fine anno in primo grado nel 2019 sono quasi 3,4 milioni tra giudice di pace, tribunali e corte di appello.

Grafico 1 – Procedimenti civili pendenti per grado di giudizio e ufficio giudiziario, anno 2019Fonte: Annuario Istat

Gli arretrati civili totali sono 530 mila nel 2020 tra cassazione (+ un anno), corte d’appello (+ due anni) e tribunali (+3 anni).

I procedimenti civili pendenti dinanzi a tutti gli uffici giudiziari italiani sono aumentati in cassazione di quasi 20.000 pratiche mentre si sono dimezzati nei tribunali e in corte di appello (fonte: ministero della giustizia).

Solo per la Corte Suprema di Cassazione i procedimenti civili risultano 32 mila iscritti nel 2020, 29 mila procedimenti definiti con la pubblicazione del provvedimento o eliminati ma ne restano pendenti a fine anno ben 120 mila, aumentata rispetto al 31 dicembre 2019 del 2,9% (+3.440 pendenti); in pratica possiamo sostenere che ci sono in Italia 120 mila utenti che aspettano da 8 anni un giudizio definitivo in sede civile, di cui 53 mila procedimenti sono nell’ambito del settore tributario  che rappresenta il 44% del totale dei procedimenti pendenti (fonte: Annuario Corte di Cassazione).

Con la riforma 1.6 – Insolvenza si intende digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo. Sono stati introdotti meccanismi di allerta sia a carico del collegio sindacale sia a carico di creditori qualificati in possesso di informazioni rilevanti in ordine alla situazione del debitore. È stato introdotto il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi” alla quale potranno accedere, come riporta la relazione del Ministero su base esclusivamente volontaria, a far data dal 15 novembre 2021, tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza. Si tratta di un percorso volontario ed extragiudiziale caratterizzato dalla riservatezza ed è attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. Per incentivare l’utilizzo di questo istituto, l’accesso alla procedura è accompagnato da una serie di benefici sul piano fiscale come la riduzione dell’entità degli interessi sui debiti tributari e sulle sovrattasse, l’ampliamento delle rateizzazioni, ecc. e non contempla, nel caso d’insuccesso, il passaggio automatico a una procedura fallimentare né la segnalazione al Pubblico Ministero. Viene, inoltre, introdotta una nuova procedura concorsuale denominata «concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio», la cui proposta può essere presentata dall’imprenditore quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo.

Il Governo prevede di apportare modifiche al c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

  • attuando la direttiva UE n. 1023/2019, relativa alle procedure di risanamento, insolvenza ed esdebitazione;
  • rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso;
  • potenziando i meccanismi di allerta;
  • specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali;
  • implementando la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online.

Meriterebbe un approfondimento maggiore l’ambito organizzativo dei procedimenti tributari ma resta il fatto che per l’obiettivo M1C1-35Riforma 1.7 delle commissioni tributarie di primo e secondo grado sarebbe interessante avere più elementi informativi proprio per meglio contribuire all’efficacia della riforma prevista nel PNRR, traguardo previsto su disposizione nella normativa che indica l’entrata in vigore della riforma del quadro giuridico che deve avere l’obiettivo di rendere più efficace (MA COME?) l’applicazione della legislazione tributaria e ridurre l’elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.In che modo si vuole ridurre il numero dei ricorsi con le cancellazioni o prescrizioni o con accordi transattivi che mirano a far recuperare un pò di risorse finanziarie al fisco?

La riforma del codice di procedura civile contenuta nel PNRR, invece prevede l’istituzione dell’Ufficio del processo, che dovrebbe velocizzare la durata dei processi civili migliorando il funzionamento di tutta la giurisdizione. Si auspica una riduzione dei tempi da nove a cinque anni per la definizione delle procedure fallimentari (importante per il sistema produttivo italiano). Le istanze di fallimento presso i tribunali ordinari sono state più di 30 mila sopravvenute nel 2019 ne restano pendenti a fine anno più di 9.000. Le procedure fallimentari invece ne restano 82.828 pendenti a fine anno (vedi Tavola 6.4 Movimento dei procedimenti civili presso i Tribunali ordinari per materia, Istat annuario).

PNRR – La riforma e gli investimenti previsti nella giustizia penale

Nel PNRR la riforma 1.5 che riguarda la giustizia penale intende invece ridurre il tempo del giudizio penale, individuando un ampio ventaglio di interventi, semplificando le procedure esistenti e incrementando la produttività degli uffici giudiziari. La semplificazione è perseguita ampliando la possibilità di ricorso a procedure semplificate, diffondendo l’uso della tecnologia digitale, assicurando scansioni temporali stringenti dell’udienza preliminare, riesaminando il sistema delle notificazioni per renderlo più efficace. La maggiore produttività dovrà ottenersi con un sistema di monitoraggio e incentivi per il raggiungimento di prestazioni standard presso tutti gli uffici giudiziari.

La Giustizia penale si occupa dei delitti denunciati dalle Forze dell’Ordine – della criminalità – della criminalità minorile – dei suicidi e tentativi di suicidio.

Analizziamo un po’ di dati sulla giustizia penale!

I procedimenti penali pendenti a fine anno sono più di due milioni nel 2020 tra procure Gip e tribunali, nel primo grado di giudizio. I tribunali con rito monocratico hanno 633 mila procedimenti pendenti a fine anno 2020. Altro dato allarmante è il numero dei procedimenti penali delle corti di appello, sono 269 mila in attesa di giudizio.

Anche i più piccoli della società italiana soffrono della lentezza del sistema giudiziario sono 36 mila i minori che pendono a fine anno un giudizio del Giudice per le indagini preliminari (GIP) e Giudice dell’udienza preliminare (GUP) in un tribunale per i minorenni.

Tavola 4 – Procedimenti penali per grado di giudizio e ufficio giudiziario, anno 2020

Fonte: Annuario Istat

Solo presso la Cassazione nel 2020 su 38 mila procedimenti penali iscritti, 14 mila sono risultati definiti o eliminati mentre ben 24 mila sono rimasti pendenti a fine anno.

Dal monitoraggio penale del Ministero della Giustizia (anno 2013) si stimava un numero di procedimenti definiti per giudice compreso tra 158 e 1.369. Lo stesso monitoraggio stimava che il numero di procedimenti definiti per giudice nel settore civile (su dati 2015) variasse da 322 a 1.250. Differenze analoghe riguardano anche il numero di nuove cause civili e penali per giudice, o il numero di abitanti per giudice.

Con la legge 27 settembre 2021, n. 134 è stata approvata in via definitiva una nuova riforma della giustizia penale, che mira a ridurre i tempi del processo penale con l’introduzione del «processo penale telematico per la celerità e l’efficienza del procedimento e sono state modificate la materia di prescrizione e la ragionevole durata dei giudizi di impugnazione. Per la transizione digitale della giustizia penale la documentazione dell’interrogatorio o della prova dichiarativa, verrà effettuata anche mediante registrazione audiovisiva, e la previsione di ipotesi di partecipazione a distanza ad atti o udienze.

A questa lentezza del sistema giustizia si pone rimedio anche con un aumento consistente del personale amministrativo.

PNRR – Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi

I Tribunali sono strutture ad alta intensità di lavoro, il diverso livello di efficienza quindi risiede nella ripartizione e nell’organizzazione interna delle risorse umane utilizzate che incide sulla durata dei processi.

Con l’investimento 1.8 Obiettivo M1C1-32 Investimento 1.8 – del PNRR  si prevede un notevole investimento in capitale umano nel sistema giudiziario italiano. Attualmente il personale a tempo indeterminato amministrativo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria aggiornato al 30 ottobre 2020 è di 43.462 unità.Con il PNRR si interviene soltanto con l’assunzione di personale dipendente a tempo determinato, infatti si intende agire a breve termine sui fattori organizzativi di modo che le riforme in fase di sviluppo producano risultati più rapidamente, massimizzando le sinergie e realizzando un cambiamento epocale grazie alle risorse straordinarie previste dal piano.

Nel piano non viene affrontato il tema di porre rimedio alla carenza del numero di magistrati per i tribunali e le corti. Inoltre senza giudici non si possono ridurre i tempi dei processi perché sono loro che devono determinare la sentenza. A meno che non si vuole raggiungere l’obiettivo del piano con altri meccanismi come la “giustizia negata”. Il Governo infatti nella relazione del Ministero ha citato che “Nel perseguire l’obiettivo di una riduzione dei tempi della giustizia penale e ridurre la pressione sul sistema giudiziario, la riforma estende infatti le possibilità di estinguere il reato, o comunque di renderlo improcedibile, in caso di condotte riparatorie e, in particolare, di risarcimento del danno….” “…Introdurre rimedi giurisdizionali contro le eventuali stasi del procedimento e filtri che consentano di selezionare i processi davvero meritevoli di essere portati all’attenzione del giudice“.

Con il PNRR “al fine di ridurre l’arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti ci si affida allo strumento organizzativo, il cosiddetto “Ufficio del processo“, che consiste nell’istituire (o rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato). Questa misura migliorerebbe inoltre la qualità dell’azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi. L’investimento comprende anche la formazione a supporto della transizione digitale del sistema giudiziario”.

Le risorse finanziarie assegnate dal piano per le procedure di assunzione per i tribunali civili, penali sono 2,268 miliardi di euro e si pone l’obiettivo di finanziare un piano di assunzioni per aiutare i giudici nella gestione delle pratiche e digitalizzare i processi, per rendere la giustizia più efficace ed efficiente. Un programma ampio per garantire l’esecuzione dei progetti previsti in maniera veloce e rapida. Quindi ci si aspetta che il risultato dell’investimento comporti:

  • Processi civili e penali più rapidi;
  • Nuovi posti di lavoro per i giovani laureati in legge, economia e scienze politiche, ma anche per diplomati e personale specializzato;
  • Una giustizia più efficace.

Il cronoprogramma prevede che entro dicembre del 2022 si avviano le procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti con la conseguente entrata in servizio nell’ufficio per il processo per i tribunali civili e penali, il valore di riferimento deve essere il numero dei dipendenti del personale alla fine del 2021.Entro giugno 2024 si dovranno concludere le procedure di assunzione per i tribunali civili e penali e completare le procedure di assunzione di almeno 19.719 dipendenti nell’ufficio per il processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di dipendenti del personale alla fine del 2021. Con l’investimento 1.8 – si intende anche rafforzare l’Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa (risorse finanziarie previste 41,9 milioni di euro).

La misura si pone l’obiettivo di finanziare un piano straordinario di assunzioni per rafforzare l’Ufficio del processo. I nuovi assunti, adeguatamente formati, andranno a coprire le sedi degli Uffici giudiziari che hanno maggiori arretrati da smaltire e aiuteranno nelle attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR.

Risultato dell’investimento previsto:

  • Una giustizia più efficace: riduzione della durata dei processi e smaltimento dei processi in ritardo;
  • Nuovi posti di lavoro;
  • Una giustizia più digitale;
  • Nuove competenze digitali.

Entro dicembre 2021 si prevede l’entrata in vigore della legislazione speciale da approvare per la disciplina delle assunzioni nell’ambito del PNRR con autorizzazione a pubblicare i bandi e ad assumere il personale.Entro giugno 2022 avvio della procedura di assunzione di almeno 168 dipendenti per l’ufficio per il processo e i tribunali amministrativi ed entrata in servizio di tali dipendenti, il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale in servizio al 31 dicembre 2021.

Entro giugno 2024

  • È prevista la conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi di almeno 326 dipendenti per l’ufficio per il processo e per i tribunali amministrativi ed entrata in servizio di tali dipendenti, il valore di riferimento deve essere il numero di dipendenti del personale nel secondo trimestre del 2022.

PNRR – Gli investimenti previsti nella giustizia amministrativa

Per la Giustizia Amministrativa (Primo grado – TAR – Grado di appello presso Consiglio di Stato) è previsto un rafforzamento per l’Ufficio per il processo e i tribunali amministrativi. La conclusione delle procedure è prevista con l’assunzione e l’entrata in servizio per i tribunali amministrativi di almeno 326 dipendenti.

Ricordo che la giustizia amministrativa si occupa di ricorsi di Edilizia e urbanistica, Autorizzazioni e concessioni, Pubblico impiego, sicurezza, Appalti pubblici, lavori e
forniture, ambiente, servizio sanitario nazionale, ricorsi presentati da persone di cittadinanza straniera in tema di: permesso di soggiorno; istanza di emersione da rapporto di lavoro irregolare; risarcimento del danno.

Con la recente norma (L.n.113/2021) si modifica il codice del processo amministrativo e si rafforza la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l’efficienza della giustizia amministrativa, si introduce una particolare disciplina per i ricorsi “di immediata definizione” per i quali si prevede, anche su input dell’Ufficio del processo, la trattazione alla prima Camera di Consiglio utile ed in tempi quindi molto ristretti. La stessa sentenza dovrà essere redatta in forma semplificata.

Secondo il cronoprogramma del PNRR per il 2022 è necessario avviare le procedure per l’assunzione di almeno 168 dipendenti per l’Ufficio per il processo e i tribunali amministrativi con l’entrata in servizio di tali dipendenti.

Tale intervento intende attuare la:

  • riduzione dell’arretrato giudiziario del Consiglio di Stato con la riduzione del 35% idel numero di cause pendenti, il dato di partenza è il 2019 (24.010 procedimenti) presso il consiglio di Stato (secondo grado);
  • riduzione dell’arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali con la riduzione del 25% del numero di cause pendenti, il dato di partenza è il 2019 (109.029 procedimenti), dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado)

     

Entro giugno 2026

    • Riduzione dell’arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado).
    • Riduzione del 70% del numero di cause pendenti (109.029) nel 2019 dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado).
    • Sottolineo che le cause pendenti ai tribunali amministrativi di primo grado secondo l’Istat sono invece 149.958 nel 2019 e non 109 mila cme riportato nel piano, quindi la riduzione del 70% andrebbe calcolata sul dato certificato dall’ente pubblico.
    • riduzione del 70% del numero di cause pendenti (24.010) nel 2019 presso il consiglio di Stato (secondo grado).

PNRR – Efficientamento degli edifici giudiziari

Con il REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12 Ordinamento giudiziario “il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari ….ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle poste nel decreto .., fatta eccezione per i giudici conciliatori”. Logico che le tabelle sono aggiornate a cura del ministero.

In ambito giudiziario all’inizio dell’anno 2012 risultavano i seguenti uffici giudiziari:

  • Corte Suprema di cassazione
  • 29 Corti di appello (di cui 3 sezioni distaccate), la corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A dell’ordinamento giudiziario ed esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale.
  • 29 Corti di assise di appello (di cui 3 sezioni distaccate)
  • 93 Corti di assise
  • 166 Tribunali ordinari (il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A dell’ordinamento giudiziario. Il tribunale ordinario: a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale; c) esercita le funzioni di giudice tutelare; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite).
  • 220 Sezioni distaccate di tribunale
  • 29 Tribunali per i minorenni
  • 29 Tribunali di sorveglianza
  • Tribunale superiore delle acque pubbliche
  • 8 Tribunali regionali delle acque pubbliche (Sedi di Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche 1° – Cagliari 2° – Firenze      3° – Milano   4° – Napoli     5° – Palermo 6° – Roma 7° – Torino 8° – Venezia)
  • 58 Uffici di sorveglianza
  • 846 Giudici di pace (dal 2012 con la giustizia di prossimità le sedi degli uffici del giudice di pace sono mantenute con oneri a carico degli enti locali)
  • 385 Uffici notificazioni esecuzioni e protesti
  • 14 Commissariati agli usi civici
  • 166 Procure della Repubblica presso i tribunali
  • 29 Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni
  • 29 Procure generali della Repubblica presso le corti d’appello
  • Procura generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione
  • 107 uffici centrali archivi notarili

Per quanto riguarda la giustizia amministrativa e contabile sono presenti
sul territorio nazionale i seguenti uffici:

  •  Tribunali amministrativi regionali (21 tribunali e 8 sezioni)
  • Consiglio di Stato (3 sezioni)
  • Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (1 sezione)
  • Corte dei conti (20 sezioni giurisdizionali regionali).

Nell’ambito delle strutture penitenziarie per adulti si annoverano:

  • 213 istituti penitenziari di cui: 209 Case circondariali e/o di reclusione, di cui: 1 Istituto di custodia attenuata per madri, 2 Istituti di custodia per tossicodipendenti, 1 Centro penitenziario.

  • 1 casa di cura e custodia
  • 2 case di lavoro e colonie agricole
  • 5 ospedali psichiatrici giudiziari
  • 16 provveditorati regionali

Le strutture minorili comprendono invece:

  • 27 Centri di prima accoglienza
  • 12 Centri per la giustizia minorile
  • 12 Comunità per minori (non sono conteggiate le comunità private)
  • 19 Istituti penali per i minorenni
  • 1 Scuola di formazione del personale per i minorenni
  • 58 Uffici di servizio sociale per minorenni

Dal 2012 con la legge 14 settembre 2011, n. 148, sono state adottate misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, ma da allora ad oggi cosa si è fatto?

Nell’anno 2012 è iniziato un processo di riordino della geografia giudiziaria che ha comportato, tra le misure, una riduzione nel numero di alcuni tipi di Ufficio. Lo scandalo rappresentato dai dati sulla lentezza della giustizia ha portato anche ad alcune riforme, come l’accorpamento dei tribunali. Queste azioni sono state necessarie per godere di economie di scala, ritenute assolutamente necessarie alla creazione di “tribunali per le imprese”, per velocizzare le dispute riguardanti le aziende. “L’intervento normativo ha riguardato la riorganizzazione degli uffici di primo grado “ordinari” esistenti (165 tribunali, con relative procure, 220 sezioni distaccate di tribunale e 667 uffici del giudice di Pace), c’è stato anche bisogno di un rafforzamento dell’organico, con personale per esempio proveniente dalle Province (leggi anche il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 concernente la “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero).

“Nel 2014 la delega conferita al governo riguardava i soli uffici di primo grado ed era caratterizzata da due fondamentali limiti particolarmente condizionanti l’intervento di razionalizzazione proposto:
1. Il vincolo del mantenimento dei tribunali ordinari (con relativa procura) aventi sede nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
2. L’obbligo di “garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica” (art. 1 lettera f) della delega, nota come “regola del tre”).

Nella commissione Vietti del 2016 emerge la necessità di legare l’assetto territoriale degli uffici giudiziari a criteri oggettivi e omogenei che tengano conto:

  • dell’estensione del territorio
  • del numero degli abitanti
  • dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze
  • della specificità territoriale del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane” (leggi il testo). Sulla base di questi criteri oggettivi bisognerebbe definire e costruire i livelli essenziali delle prestazioni giudiziarie (LEPG).

Per incrementare la disponibilità di uffici l’amministrazione della Giustizia si è avvalsa dell’opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso la componente per l’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici che ha previsto un investimento di appena 411,7 milioni di euro teso ad efficientare gli edifici giudiziari (1.2 efficientamento degli edifici giudiziari) con l’obiettivo di ristrutturarli con materiali sostenibili e misure antisismiche.

In particolare con l’investimento 1.2 del PNRR per la costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia si mira a ristrutturare e riqualificare le strutture inadeguate.

Oltre all’importante ruolo dato all’efficientamento dei consumi energetici, il programma mira inoltre a garantire la sostenibilità economica, ambientale e sociale degli interventi attraverso l’uso di materiali sostenibili e l’utilizzo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Gli interventi devono inoltre adattare le strutture per ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici.

L’investimento si focalizza sulla manutenzione di beni esistenti, consentendo la tutela, la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico che spesso caratterizza gli uffici dell’amministrazione della giustizia italiana.

Il cronoprogramma degli interventi prevede di agire entro la metà del 2026 su 290.000 mq di uffici, tribunali e cittadelle giudiziarie, efficientando 48 strutture, migliorando tecnologicamente l’erogazione dei servizi. Si specifica che l’intervento non deve comprendere le caldaie a gas naturale.

L’elenco indicativo riportato nel piano PNRR dei comuni è il seguente: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Latina, Messina, Milano, Monza, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trani, Torino, Velletri e Venezia.

Si ricorda che gli immobili sedi degli uffici giudiziari dislocati sul territorio italiano (non ricompresi fra quelli demaniali), in base ad una vecchia legge n. 392 del 1941 – Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari, sono solo in uso degli uffici giudiziari, ma restano di proprietà dei Comuni di riferimento.

La ricognizione delle informazioni identificative di tali immobili è possibile, pertanto, consultando le pubblicazioni delle amministrazioni comunali. Se ne deduce che gli interventi previsti con l’investimento 1.2 del PNRR non si potranno monitorare centralmente (presso il ministero della giustizia o MEF) ma si dovranno inseguire le gare di appalto espletate in ciascun comune citato. Un monitoraggio di questo tipo sembra oltre che dispendioso e complesso anche poco efficace perché l’Indicatore qualitativo (traguardi)  previsto nel PNRR che riguarda le notifiche dell’aggiudicazione di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico non può dare informazioni sul completamento delle opere previste ed effettivamente realizzate (si pensi al tipo di certificazione che permette di garantire la sostenibilità economica, ambientale e sociale con l’uso di materiali sostenibili e la verifica della conformità con i criteri di sostenibilità per l’utilizzo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili). Il PNRR prevede di utilizzare quale indicatore qualitativo le “notifiche dell’aggiudicazione di gara” dato molto generico per monitorare il risultato atteso (output) previsto dell’investimento ovvero:

  • la riduzione della vulnerabilità sismica di 48 edifici giudiziari e loro efficientamento energetico;
  • la manutenzione, tutela, valorizzazione e recupero di un vasto patrimonio storico;
  • il miglioramento delle strutture inadeguate che influiscono negativamente sull’amministrazione della giustizia;
  • la maggiore efficienza, resilienza ed erogazione tecnologica dei servizi giudiziari.

Bisognerebbe implementare invece un monitoraggio costante per minimizzare i consumi e l’impatto ambientale dei 48 edifici riqualificati: come ad esempio utilizzare il risparmio in tonnellate di CO2 e di Ktep all’anno, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

PNRR –  Traguardo Digitalizzazione del sistema giudiziario

Con la Strategia Italiana per la Banda Ultra larga, si intende recuperare il gap infrastrutturale del nostro Paese rispetto agli ambiziosi obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. Riguardo la digitalizzazione del sistema giudiziario è fondamentale quindi che oltre a prevedere l’efficientamento degli edifici giudiziari  in termini sostenibili e misure antisismiche sia garantito anche alle strutture degli edifici della giustizia l’accesso alla banda ultralarga per garantire la gestione efficiente della mole di dati che il sistema giudiziario dovrà trattare come:

  1. il Processo Civile Telematico con la definitiva telematizzazione di Giudice di Pace ed UNEP;
  2. il potenziamento del Registro Penale Informatizzato (integrazione ed interoperabilità) con massima condivisione dei dati tra i soggetti coinvolti.
  3. la digitalizzazione degli atti, gestione documentale, gestione delle notifiche (legge di stabilità 2016, n. 208/2015[5] etc.

Con il PNRR Obiettivo M1C1-38 Riforma 1.8 – la digitalizzazione del sistema giudiziario è visto come un fattore importante trasversale anche per la transizione digitale del sistema che impatterà poi su tutti gli ambiti giudiziari.

Sono stati stanziati 133 milioni di euro (Traguardo – Digitalizzazione del sistema giudiziario)  per la digitalizzazione del sistema giudiziario del Ministero della Giustizia con la scadenza prevista per il 2023 per raggiungere la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo dovrà essere interamente telematico nei procedimenti civili.  La riforma prevista è la “1.8 – Digitalizzazione del sistema giudiziario” che prevede l’obbligatorietà del fascicolo telematico e il completamento del processo civile telematico. Punta anche alla digitalizzazione del processo penale di primo grado, esclusa l’udienza preliminare. Da ultimo intende introdurre una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione vigente.

Con l’investimento 1.6.2 – Digitalizzazione del Ministero della Giustizia entro il 2023 (Obiettivo M1C1-130) presso il Consiglio di Stato  la documentazione giudiziaria dovrà essere disponibile per analisi nei data warehouse. Saranno digitalizzati 3,5 milioni di fascicoli giudiziari  relativi agli ultimi dieci anni di processi civili di tribunali e corti d’appello e agli ultimi dieci anni di atti relativi a procedimenti di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione.

Con i sistemi di conoscenza del cosiddetto “lago di dati” (data lake) della giustizia, entro il 2026 l’esecuzione del contratto prevede di realizzare sei nuovi sistemi di conoscenza dei data lake, un repository altamente strutturato all’archiviazione, analisi e correlazione dei dati sul:

  1. Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali
  2. Sistema di gestione integrato
  3. Sistema di gestione e analisi dei processi civili
  4. Sistema di gestione e analisi dei processi penali
  5. Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali
  6. Sistema automatizzato per l’identificazione del rapporto vittima-autore del reato.

L’esecuzione di ogni appalto pubblico ha inizio con un atto amministrativo specifico del responsabile della procedura, denominato “avvio dell’esecuzione”, ma non può certo rappresentare un riferimento valido questo indicatore per monitorare il raggiungimento dell’obiettivo ambizioso del Piano.

– Con l’investimento 1.6.5Obiettivo M1C1-14 digitalizzazione del Consiglio di Stato si intende digitalizzare 3,5 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni di processi civili di tribunali e corti d’appello e agli ultimi dieci anni di atti relativi a procedimenti di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione.– Con l’investimento 1.6.5 Obiettivo M1C1-16 entro il 2024 il numero di atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa (quali sentenze, pareri e decreti) dovrà essere pienamente disponibili nel data warehouse.

Infine nell’ambito dell’Investimento 1.6.5 – Digitalizzazione del Consiglio di Stato con l’obiettivo M1C1-153 è prevista la digitalizzazione di dieci milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni di processi civili di tribunali e corti d’appello e agli ultimi dieci anni di atti relativi a procedimenti di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione. L’Istat ha certificato soltanto nel 2020 presso il Consiglio di Stato 22 mila ricorsi  pendenti in appello a fine anno.

CONCLUSIONI

  • Nell’agenda 2030 si sottolinea la volontà di garantire un pari accesso alla giustizia per tutti.  Ma il PNRR non rafforza il diritto a un processo equo, si parla solo dell’obiettivo finale di una riduzione dei tempi dei procedimenti entro i prossimi cinque anni, visto anche lo scarso numero attuale dei giudici, se non si risolvono prima i problemi strutturali del sistema giudiziario non si possono ottenere risultati effettivi.
  • Un aspetto fondamentale è il numero insufficiente di magistrati necessari per gestire la mole di procedimenti civili e penali pendenti, seppur i bandi di concorso sono partiti e il PNRR cerca di contribuire alla soluzione con l’assunzione di personale dipendente a tempo determinato (19.719 dipendenti) necessari nelle cancellerie, non si può risolvere il problema atavico dei procedimenti pendenti a fine anno senza avere un numero sufficiente di giudici che ne determinano le sentenze definitive.
  • Riguardo il patrimonio della giustizia nel PNRR si fa riferimento alla notifica come obiettivo raggiunto per monitorare il risultato atteso (output) dell’investimento, considerando che saranno i comuni a gestire i fondi, bisognerebbe invece implementare un serio monitoraggio che misura l’impatto ambientale effettivo dei 48 edifici riqualificati in termini di risparmio in tonnellate di CO2 e di Ktep all’anno di tutto il patrimonio pubblico giudiziario e aggiungo che andrebbe fatto anche su tutto quello complessivo italiano.
  • Bisognerebbe infine definire e costruire i livelli essenziali delle prestazioni giudiziarie LEPG e intervenire sulla geografia giudiziaria per razionalizzazione a livello territoriale la domanda e l’offerta di giustizia che tenga conto che ogni distretto per regione sia dotato di quei requisiti dimensionali minimi e coerenti con un modello di efficienza ideale individuato sulla base dell’estensione territoriale, della popolazione amministrata, dell’indice delle sopravvenienze e dei carichi di lavoro, tenendo in considerazione che gli uffici di primo grado erogano una serie di servizi direttamente collegati con il territorio amministrato, mentre il giudizio d’appello ed i servizi erogati dalle Corti e dalle Procure Generali dovrebbero puntare sulla qualità e l’efficienza del servizio erogato e che, anche per il giudice d’appello, non può prescindere il servizio da definire da requisiti dimensionali minimi in grado di garantire l’equa distribuzione dei carichi nazionali e la specializzazione delle funzioni.
  • Bisognerebbe inoltre definire e costruire i livelli essenziali delle prestazioni giudiziarie LEPG tenendo anche conto dei processi di ammodernamento in atto con la digitalizzazione dei servizi giudiziari che rende sempre meno rilevante la prossimità territoriale del giudice (sia per il cittadino sia per l’utenza professionale) mentre emerge con evidenza la necessità di completare e migliorare la riforma della geografia giudiziaria ridisegnando anche i distretti di Corte di Appello come suggeriscono gli stessi magistrati in prima linea a gestire i procedimenti giudiziari.
  • Il sistema giudiziario gestirà attraverso il nuovo dipartimento per la transizione digitale: i nuovi servizi legati al Processo Civile Telematico, al Registro Penale Informatizzato (integrazione ed interoperabilità) con massima condivisione dei dati tra i soggetti coinvolti, la digitalizzazione degli atti, la gestione documentale, la gestione delle notifiche; per efficientare questa mole di dati si possono mettere in comunicazione le strutture giudiziarie e utilizzare il DL semplificazione e la piattaforma di interoperabilità digitale nazionale dati (POND) finalizzata proprio a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico, con la condivisione dei dati si possono semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese. 
  • La riforma della giustizia penale e civile italiana è stata impostata tenendo conto della durata prognostica dei procedimenti caratterizzata da una grande variabilità tra le diverse sedi giudiziarie che avrebbero confermato una resa di giustizia molto differenziata all’interno del nostro paese. In alcuni tribunali si riescono ad ottenere però delle performance che permetterebbero una radicale riduzione dei tempi della giustizia, si può partire dallo studio di queste best practice per definire le prossime piante organiche e la conseguente assegnazione del personale.
  • Il punto 16.3 dell’agenda 2030 – Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti si può perseguire anche con un monitoraggio permanente attraverso un cruscotto di indicatori elaborati a partire dai LEPG, dalla piattaforma POND e integrando tutti i dati amministrativi disponibili nonché i dati contabili come quelli di costo per tipo di procedimento e le relative risorse umane allocate nei singoli uffici per permettere l’analisi tempestiva di indici come base per definire con criteri oggettivi l’allocazione delle risorse (umane, finanziarie ed informatiche) complessive al sistema giudiziario.

QUESTIONI APERTE

  1. Leggi prima interrogazione
  2. Leggi seconda interrogazione
  3. Leggi terza interrogazione

 

NOTE

[1] Misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell’anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione.

[2] Il registro SICID comprende quattro ruoli o macromaterie: affari contenziosi, controversie in materia di lavoro e previdenza, procedimenti speciali e sommari e volontaria giurisdizione; dal calcolo della durata sono esclusi l’attività del Giudice Tutelare, gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e le verbalizzazioni di dichiarazioni giurate in Tribunale.

[3] Misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell’anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione e la data di definizione

[4] Il registro SIECIC comprende tre ruoli o macro materie: esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali (istanze di fallimento, fallimenti e altre procedure concorsuali).

[5] L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettivita’ e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

FONTE DATI

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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